Servizi erogati
Carta dei servizi e standard di qualità
- Carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici
Art. 32 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici
- I costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale, per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo
Art. 32 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
Art. 10 – Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.
Tempi medi di erogazione dei servizi
- I tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente
Art. 32 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.v
- I tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata (per le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)
Tali disposizioni non riguardano gli enti locali
Art. 41 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.